LATTERIA SOCIALE INTERCOMUNALE di TRICESIMO
Società Cooperativa Agricola
"De Bernadie al Cuarnan fintremai jù tal plan"
Statuto Sociale
LATTERIA SOCIALE INTERCOMUNALE DI TRICESIMO
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 – Denominazione – Sede
Nel quadro dei programmi previsti dall'art.8 della L.R. 29 settembre 1976, n. 35, allo scopo di perseguire nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali e di adeguate dimensioni, è costituita, con sede nel Comune di Tricesimo Provincia di Udine, la società cooperativa denominata "LATTERIA SOCIALE INTERCOMUNALE DI TRICESIMO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA".
Le operazioni di trasferimento della sede legale in Comune diverso sono di competenza dei soci e comportano modifica dell’atto costitutivo.
È invece attribuita alla competenza dell’organo amministrativo la facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di istituire, trasferire o sopprimere filiali, dipendenze, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.
Articolo 2 - Durata
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Articolo 3 - Scopo mutualistico
La Cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza fini di lucro, si prefigge di:
- concorrere all'incremento produttivo ed alla valorizzazione economica delle produzioni agricole dei propri soci, con particolare riferimento al latte;
- concorrere alla tutela commerciale di tali produzioni ed allo sviluppo tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, nel quadro degli orientamenti e degli indirizzi generali dell'economia regionale e nazionale, nonché degli obiettivi della politica agricola della Comunità Economica Europea;
- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche.
La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Articolo 4 – Oggetto sociale
Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone l’esercizio di attività agricole secondo quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile ed in particolare:
a) di curare la raccolta, il trasporto, la manipolazione, la lavorazione e trasformazione nonché la conservazione, la stagionatura ed il confezionamento dei prodotti agricoli delle aziende dei soci;
b) di provvedere all'eventuale coltivazione di tali produzioni;
c) di procedere alla vendita, allo stato originario o previa manipolazione e trasformazione, di tali prodotti e di quelli conferiti dai soci, anche attraverso l'allestimento di punti vendita all'ingrosso ed al minuto, od in forma ambulante, per ricavare, attraverso la concentrazione dell'offerta, condizioni remunerative migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;
d) di predisporre e/o gestire a favore dei soci ed, in via non prevalente ed integrativa anche a favore di terzi, servizi collettivi utili alle coltivazioni agricole, agli allevamenti zootecnici, ivi compresa la prevenzione e cura sanitaria, l'assistenza tecnica, i trattamenti antiparassitari, gli approvvigionamenti e l'allestimento nonché la gestione di un parco macchine agricole;
e) di acquistare, assumere in affitto o in concessione terreni, per coltivarli a conduzione unita o divisa o da assegnare in comodato ai propri soci usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la concessione di terre incolte, nonché la progettazione e l'esecuzione, previo mandato dei soci interessati, di opere di miglioramento fondiario d'interesse comune alle aziende dei soci, secondo gli orientamenti ed i programmi d'intervento comunitari, nazionali e regionali;
f) di acquistare o noleggiare tutte le attrezzature, macchinari ed impianti, necessari all'attività della cooperativa, nonché la loro gestione a favore delle aziende agricole associate;
g) di acquistare sul mercato, nei limiti previsti della legge, le materie prime e prodotti finiti, ai fini di un idoneo e razionale utilizzo dei propri impianti di trasformazione e commercializzazione;
h) di conseguire marchi di qualità a valorizzazione ed a garanzia d'origine delle produzioni agricole dei soci, tutelando e certificando le produzioni dei propri associati, nonché di promuovere iniziative pubblicitarie intese alla reclamizzazione dei prodotti;
i) di esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali volte alla disciplina, tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli nonché quelle di natura previdenziale a tutela delle produzioni, ivi compresa la stipula di polizze assicurative contro il rischio della grandine relative ai prodotti del fondo e di quelli pendenti;
j) di promuovere e gestire ogni altra iniziativa di interesse comune dei soci nel campo agricolo che giovi al generale miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, allo sviluppo e crescita della Società, ivi compresa la realizzazione di iniziative di carattere culturale, assistenziale e ricreativo.
La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:
a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.
La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l’espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. primo settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.
TITOLO III
SOCI
Articolo 5 - Soci ordinari
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono far parte della società le persone fisiche, singole o associate di buona condotta morale e civile, nonché le persone giuridiche interessate alle attività rientranti negli scopi sociali e non aventi interessi in contrasto con quelli della società.
Se il numero dei soci è inferiore al minimo di legge tutti i soci debbono essere persone fisiche.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all’attività economica della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.
Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.
Articolo 6 - Soci speciali
L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa. In tal caso, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
a) la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile come richiamato dal successivo articolo 9.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 12 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 12. Costituisce in particolare causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del presente statuto, la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
Articolo 7 - Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di aspirante socio persona fisica;
b) la denominazione e sede legale se trattasi di aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
c) il numero di codice fiscale e della partita I.V.A.;
d) l’attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
e) la superficie aziendale, il numero di capi allevati ed i prodotti agricoli con i quali si intende partecipare all’attività sociale;
f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
g) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
h) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
i) ogni altra notizia richiesta dall’Organo Amministrativo.
j) Per le persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e corredata dalla delibera di adesione assunta dall'organo sociale competente.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell’organo amministrativo su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
L’organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’eventuale diniego, chi ha proposto l’istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, l’organo amministrativo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l’assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
Articolo 8 - Obblighi del socio
Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:
a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma nonché dell’eventuale tassa di ammissione;
b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) di partecipare in generale all’attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
d) di conferire nella cooperativa tutto il latte prodotto nella propria azienda agricola eccedente il consumo familiare e l’allevamento dei vitelli;
e) di conferire nella cooperativa gli altri prodotti ottenuti nella propria azienda agricola ed eccedenti il consumo familiare, che siano in relazione con l’attività svolta dalla cooperativa stessa secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari approvate dall’assemblea;
f) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima;
Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall’organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 18.
Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell’esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.
Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell’eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un’unica soluzione all’atto dell’ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall’organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell’eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in cooperativa.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l’esistenza della Società.
Articolo 9 - Diritti dei soci
Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.
Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.
Articolo 10 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Articolo 11 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) per altri gravi comprovati motivi.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure ordinarie previste per legge
Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda per quanto riguarda il rapporto sociale. Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa il recesso ha invece effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. Previa espressa richiesta dell’interessato, l’organo amministrativo, per comprovati motivi, potrà far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda anche per quanto inerente i rapporti mutualistici.
Articolo 12 - Esclusione
L'esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
b) previa intimazione dell’organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;
c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società.
f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9;
g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell’organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.
Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l’organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all’adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l’organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell’irregolarità o dell’inadempimento, potrà deliberare l’esclusione del socio.
L’esclusione ha effetto dall’annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall’annotazione di cui sopra.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure ordinarie previste per legge.
Articolo 13 - Liquidazione
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo articolo 20, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12, lettere b), c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articolo 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.
Articolo 14 - Morte del socio o scioglimento della persona giuridica socia
Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.
Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.
Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo 13.
Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell’organo amministrativo al fondo di riserva legale.
La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall’articolo 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l’esclusione o la cessione delle quote.
Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall’articolo 2536 del codice civile.
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 16 - Strumenti finanziari
Con deliberazione dell’assemblea, assunta con le modalità di cui all’articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 del codice civile e dell’articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile.
In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
TITOLO V
RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI
Articolo 17 – Rapporto mutualistico e ristorni
Per i conferimenti effettuati in cooperativa ai sensi del presente statuto, il socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, ha diritto ad acconti da determinarsi dall’organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell’andamento di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio tali acconti verranno conguagliati sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell’attività di raccolta e commercializzazione dei conferimenti, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.
Per particolari tipologie di conferimenti potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.
Per i servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall’organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell’andamento di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio, tale corrispettivo in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell’attività di servizi interessata, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.
Per particolari tipologie di servizi potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.
Per i beni acquisiti dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall’organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell’andamento di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio, tale corrispettivo in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell’attività di acquisto collettivo di beni per conto dei soci, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.
Per particolari tipologie di acquisto collettivo potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.
Al termine di ciascun esercizio, l’eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica, con esclusione dei conferimenti da assoggettarsi a conguaglio finale, sarà ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell’esercizio secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento interno.
L’assemblea può deliberare l’erogazione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
b) mediante l’aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 2525 del codice civile;
c) mediante l’emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.
TITOLO VI
QUOTE SOCIALI
Articolo 18 – Capitale sociale
Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna di euro venticinque e centesimi ottantadue (euro 25,82).
La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti nonché nel caso di soci diversi dalle persone fisiche.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.
Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire la propria quote di partecipazione deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell’acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota di partecipazione detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l’organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure ordinarie previste per legge.
TITOLO VII – BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO
Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico
L'esercizio sociale va dal uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, l’organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:
a) le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell’articolo 2513 del codice civile;
b) le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci, a norma dell’articolo 2528 del codice civile;
c) l’indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell’articolo 2545 del codice civile;
d) i dati relativi all’attività svolta con i soci, a norma dell’articolo 2545-sexies del codice civile;
e) ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 del codice civile, certificate dall’organo amministrativo ai sensi di legge.
L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:
a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
c) ricorrendone i presupposti, un’eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525;
d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
e) un’ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 33;
f) un’ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
g) un’eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all’incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.
L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).
Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.
I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 31.
TITOLO VIII
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Articolo 21 - Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
b) l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
c) la nomina degli amministratori, la struttura dell’organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
d) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
e) le modificazioni dell’atto costitutivo;
f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.
Articolo 22 - Assemblee
La convocazione dell’assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci, agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L’avviso dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l’ora ed il luogo dell’eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’organo amministrativo potrà comunque, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita in precedenza, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta per diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione dei casi previsti dalle lettere e) e g), del precedente articolo 21 e dall’ultimo comma dell’articolo 33 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti soci aventi diritto al voto. Sono fatte salve le altre maggioranze qualificate inderogabilmente previste dalla legge.
Articolo 24 - Votazioni
Le deliberazioni dell’assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.
Articolo 25 - Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l’articolo 6 del presente statuto.
I soci che siano anche lavoratori dipendenti della cooperativa non hanno diritto di voto nelle deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali.
Il socio diverso dalla persona fisica interviene all’assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.
Articolo 26 - Presidenza dell’Assemblea
L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal Presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 27 – Amministrazione
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L’amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori possono essere sempre rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo – che può anche essere diverso dal Comune della sede sociale purché nella regione Friuli Venezia Giulia - e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di legge per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile,
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate
L’amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all’atto della nomina, di tale potere.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Articolo 28 - Organo di controllo
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, primo comma, del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale.
In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall’assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.
I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.
Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.
L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:
a) la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
b) l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione;
che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.
TITOLO X
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 29 - Scioglimento anticipato
Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall’articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.
La società, con delibera dell’assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.
Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale
In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:
a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;
b) per l’intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.
TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 31 - Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, le modalità di effettuazione dei conferimenti, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quanto altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 2516 del codice civile.
Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 9.
Articolo 32 - Penali
Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell’esercizio in cui l’inadempimento ha avuto luogo.
I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l’irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell’organo amministrativo.
L’organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
Articolo 33 - Clausole Mutualistiche
Le seguenti clausole mutualistiche:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono, di fatto, sempre essere osservate.
La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.
Articolo 34 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
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