 | LATTERIA SOCIALE INTERCOMUNALE DI TRICESIMO
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 – Denominazione – Sede |  | Nel quadro dei programmi previsti dall'art.8 della
L.R. 29 settembre 1976, n. 35, allo scopo di perseguire nelle zone
colpite dagli eventi tellurici del 1976 la concentrazione della
lavorazione del latte in caseifici razionali e di adeguate
dimensioni, è costituita, con sede nel Comune di Tricesimo Provincia
di Udine, la società cooperativa denominata "LATTERIA SOCIALE
INTERCOMUNALE DI TRICESIMO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA".
Le operazioni di trasferimento della sede legale in Comune diverso
sono di competenza dei soci e comportano modifica dell’atto
costitutivo.
È invece attribuita alla competenza dell’organo amministrativo la
facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di
istituire, trasferire o sopprimere filiali, dipendenze, unità
locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi. |  | Articolo 2 - Durata |  | | La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre
duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata con
decisione dei soci. |  | TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Articolo 3 - Scopo mutualistico |  | La Cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza
fini di lucro, si prefigge di:
- concorrere all'incremento produttivo ed alla valorizzazione
economica delle produzioni agricole dei propri soci, con particolare
riferimento al latte;
- concorrere alla tutela commerciale di tali produzioni ed allo
sviluppo tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, nel quadro
degli orientamenti e degli indirizzi generali dell'economia
regionale e nazionale, nonché degli obiettivi della politica
agricola della Comunità Economica Europea;
- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei
soci;
- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con
finalità mutualistiche.
La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con
terzi non soci. |  | Articolo 4 – Oggetto sociale |  | Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici
la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei
soci, si propone l’esercizio di attività agricole secondo quanto
previsto dall’articolo 2135 del codice civile ed in particolare:
a) di curare la raccolta, il trasporto, la manipolazione, la
lavorazione e trasformazione nonché la conservazione, la
stagionatura ed il confezionamento dei prodotti agricoli delle
aziende dei soci;
b) di provvedere all'eventuale coltivazione di tali produzioni;
c) di procedere alla vendita, allo stato originario o previa
manipolazione e trasformazione, di tali prodotti e di quelli
conferiti dai soci, anche attraverso l'allestimento di punti vendita
all'ingrosso ed al minuto, od in forma ambulante, per ricavare,
attraverso la concentrazione dell'offerta, condizioni remunerative
migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;
d) di predisporre e/o gestire a favore dei soci ed, in via non
prevalente ed integrativa anche a favore di terzi, servizi
collettivi utili alle coltivazioni agricole, agli allevamenti
zootecnici, ivi compresa la prevenzione e cura sanitaria,
l'assistenza tecnica, i trattamenti antiparassitari, gli
approvvigionamenti e l'allestimento nonché la gestione di un parco
macchine agricole;
e) di acquistare, assumere in affitto o in concessione terreni, per
coltivarli a conduzione unita o divisa o da assegnare in comodato ai
propri soci usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la
concessione di terre incolte, nonché la progettazione e
l'esecuzione, previo mandato dei soci interessati, di opere di
miglioramento fondiario d'interesse comune alle aziende dei soci,
secondo gli orientamenti ed i programmi d'intervento comunitari,
nazionali e regionali;
f) di acquistare o noleggiare tutte le attrezzature, macchinari ed
impianti, necessari all'attività della cooperativa, nonché la loro
gestione a favore delle aziende agricole associate;
g) di acquistare sul mercato, nei limiti previsti della legge, le
materie prime e prodotti finiti, ai fini di un idoneo e razionale
utilizzo dei propri impianti di trasformazione e
commercializzazione;
h) di conseguire marchi di qualità a valorizzazione ed a garanzia
d'origine delle produzioni agricole dei soci, tutelando e
certificando le produzioni dei propri associati, nonché di
promuovere iniziative pubblicitarie intese alla reclamizzazione dei
prodotti;
i) di esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti
dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali volte alla
disciplina, tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli nonché
quelle di natura previdenziale a tutela delle produzioni, ivi
compresa la stipula di polizze assicurative contro il rischio della
grandine relative ai prodotti del fondo e di quelli pendenti;
j) di promuovere e gestire ogni altra iniziativa di interesse comune
dei soci nel campo agricolo che giovi al generale miglioramento
delle loro condizioni economiche e sociali, allo sviluppo e crescita
della Società, ivi compresa la realizzazione di iniziative di
carattere culturale, assistenziale e ricreativo.
La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del
pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli
articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di
tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre
compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e
finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo
mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine
potrà:
a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie,
in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi
economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o
complementari al proprio;
b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni
ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia
reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi,
ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia
fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di
ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a
breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie
fideiussorie;
d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto
attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle
ricomprese nel presente oggetto sociale;
e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per
l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto
sociale principale;
f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
dell’articolo 2545-septies del codice civile.
La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di
previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di
attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei
prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini
del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale
principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71
e successive modificazioni, e con l’espressa esclusione della
raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In
particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994,
in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. primo settembre 1993, n.
385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci
da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di
finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico
della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito
regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi
del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale. |  | TITOLO III
SOCI
Articolo 5 - Soci ordinari |  | Il numero dei soci è
illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
legge.
Possono far parte della società le persone fisiche, singole o
associate di buona condotta morale e civile, nonché le persone
giuridiche interessate alle attività rientranti negli scopi sociali
e non aventi interessi in contrasto con quelli della società.
Se il numero dei soci è inferiore al minimo di legge tutti i soci
debbono essere persone fisiche.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio
mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all’attività
economica della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con
la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi
dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio
e lungo periodo.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese
identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un’attività
effettivamente concorrente o in contrasto con quella della
cooperativa stessa.
Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la
cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è
obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le
variazioni del proprio domicilio. |  | Articolo 6 - Soci
speciali |  | L’organo amministrativo
può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di
nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione
dell’interesse al loro inserimento nell’impresa. In tal caso,
l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci
speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché
parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della
cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità
con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
a) la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi
di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
dall’articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in
relazione ai costi di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci
speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme
di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente
in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione
del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto
amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti
dall’articolo 2476 del codice civile come richiamato dal successivo
articolo 9.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e
dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per
quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di
scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e
dall’articolo 12 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di inserimento, che non potrà
avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è
ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori
a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di
ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione
all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio
inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo
amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità
di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli
effetti previsti dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l’organo
amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei
confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità
previste dall’articolo 12. Costituisce in particolare causa di
esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a
quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del
presente statuto, la carente partecipazione alle assemblee sociali
ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. |  | Articolo 7 - Domanda di
ammissione |  | Chi intende essere
ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo
domanda scritta che dovrà contenere:
a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di aspirante
socio persona fisica;
b) la denominazione e sede legale se trattasi di aspirante socio
persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
c) il numero di codice fiscale e della partita I.V.A.;
d) l’attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo
statuto;
e) la superficie aziendale, il numero di capi allevati ed i prodotti
agricoli con i quali si intende partecipare all’attività sociale;
f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in
contrasto con quella della cooperativa;
g) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere nel
rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
h) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
i) ogni altra notizia richiesta dall’Organo Amministrativo.
j) Per le persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante della società e corredata dalla delibera
di adesione assunta dall'organo sociale competente.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell’organo
amministrativo su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei
soci.
L’organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla
agli interessati.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’eventuale diniego,
chi ha proposto l’istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci
l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte,
se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima
successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo
amministrativo, l’organo amministrativo è tenuto a recepire quanto
stabilito dall’assemblea, con deliberazione da assumersi entro
trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei
nuovi soci.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella
relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al
precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti
dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori
devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata
all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei
soci solo dopo che l’assemblea abbia proceduto alla modificazione
dello statuto. |  | Articolo 8 - Obblighi
del socio |  | Con l'ammissione in
società il socio assume l'obbligo:
a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le
modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma nonché
dell’eventuale tassa di ammissione;
b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;
c) di partecipare in generale all’attività della cooperativa per
tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
d) di conferire nella cooperativa tutto il latte prodotto nella
propria azienda agricola eccedente il consumo familiare e
l’allevamento dei vitelli;
e) di conferire nella cooperativa gli altri prodotti ottenuti nella
propria azienda agricola ed eccedenti il consumo familiare, che
siano in relazione con l’attività svolta dalla cooperativa stessa
secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari approvate
dall’assemblea;
f) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla
quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la
medesima;
Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte,
potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da
determinarsi dall’organo amministrativo, per ciascun esercizio
sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo
della quota sociale come determinato nel successivo articolo 18.
Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si
intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese
sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e
confluiscono pertanto nel conto economico dell’esercizio in cui ha
avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.
Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell’eventuale
tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un’unica soluzione
all’atto dell’ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato
dall’organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento
della quota sociale sottoscritta e dell’eventuale tassa di
ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima
liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in
cooperativa.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli
aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante
l’esistenza della Società. |  | Articolo 9 - Diritti dei
soci |  | Eccettuato quanto
stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti nella
categoria speciale, i soci che non partecipano all’amministrazione
hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti
relativi alla amministrazione.
Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi
all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci
che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli
amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto
giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e
prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro
ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando
altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato
della consultazione. |  | Articolo 10 - Perdita
della qualità di socio |  | | La qualità di socio si
perde per recesso, esclusione o per causa di morte. |  | Articolo 11 - Recesso
del socio |  | Oltre che nei casi
previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento
degli scopi sociali;
c) per altri gravi comprovati motivi.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla società.
Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni
dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma
della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori
devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le
procedure ordinarie previste per legge
Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda per quanto riguarda il rapporto sociale.
Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa il recesso ha
invece effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. Previa
espressa richiesta dell’interessato, l’organo amministrativo, per
comprovati motivi, potrà far decorrere l’effetto del recesso dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda anche
per quanto inerente i rapporti mutualistici. |  | Articolo 12 - Esclusione |  | L'esclusione sarà
deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti
dalla legge, nei confronti del socio che:
a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado
di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia
prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
b) previa intimazione dell’organo amministrativo, non esegua in
tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto
nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;
c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge,
dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto
mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali;
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere
atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque
attività contraria agli interessi sociali;
e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello
svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei
rapporti in generale con la società.
f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di
ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice
civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9;
g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione
dell’organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo
verso la cooperativa.
Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni
particolari casi, l’organo amministrativo, a sua discrezione,
preventivamente all’adozione della deliberazione di esclusione,
potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a
regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di
inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la
rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il
termine fissato, l’organo amministrativo, riscontrata la permanenza
dell’irregolarità o dell’inadempimento, potrà deliberare
l’esclusione del socio.
L’esclusione ha effetto dall’annotazione del provvedimento nel libro
dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che
dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il
provvedimento di esclusione.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche
la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto
dall’annotazione di cui sopra.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, può attivare le procedure ordinarie previste
per legge. |  | Articolo 13 -
Liquidazione |  | I soci receduti od
esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi
effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del
successivo articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati ai
sensi del medesimo articolo 20, la cui liquidazione – eventualmente
ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà
luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è
verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12,
lettere b), c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed
al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento,
perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come
sopra.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata
al socio ai sensi degli articolo 2545-quinquies e 2545-sexies può
essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,
entro un termine massimo di cinque anni. |  | Articolo 14 - Morte del
socio o scioglimento della persona giuridica socia |  | Nel caso di decesso di
un socio persona fisica, la società continuerà con gli eredi o i
legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i
requisiti per l'ammissione.
Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso,
dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o
li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale
designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del
codice civile.
Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque
diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e
di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale
sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite
dal precedente articolo 13. |  | Articolo 15 - Termini di
decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati |  | I soci receduti od
esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei
soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno
richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i
cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è
divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine
suddetto saranno devolute con deliberazione dell’organo
amministrativo al fondo di riserva legale.
La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal
rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della
prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il
credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni
fornite, anche fuori dai limiti previsti dall’articolo 1243 del
codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi,
rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non
versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il
recesso, l’esclusione o la cessione delle quote.
Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano
altresì le altre disposizioni previste dall’articolo 2536 del codice
civile. |  | TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 16 - Strumenti finanziari |  | Con deliberazione
dell’assemblea, assunta con le modalità di cui all’articolo 2480 del
codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché
strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori
qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 del codice
civile e dell’articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice
civile.
In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa
assemblea, saranno stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi
ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che
vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del
collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente
articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto
previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. |  | TITOLO V
RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI
Articolo 17 – Rapporto mutualistico e ristorni |  | Per i conferimenti
effettuati in cooperativa ai sensi del presente statuto, il socio,
in considerazione della natura mutualistica rivestita
dall'operazione, ha diritto ad acconti da determinarsi dall’organo
amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici
regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell’andamento di
mercato.
Alla chiusura dell’esercizio tali acconti verranno conguagliati
sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base
del risultato economico specifico dell’attività di raccolta e
commercializzazione dei conferimenti, previa imputazione, anche pro
quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio,
ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.
Per particolari tipologie di conferimenti potrà anche essere
stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai
due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito
regolamento interno.
Per i servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente
statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica
rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in
acconto da determinarsi dall’organo amministrativo secondo criteri
fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto
prudenzialmente conto dell’andamento di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio, tale corrispettivo in acconto verrà
conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare
sulla base del risultato economico specifico dell’attività di
servizi interessata, previa imputazione, anche pro quota, dei costi
e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le
quote di ammortamento e gli oneri finanziari.
Per particolari tipologie di servizi potrà anche essere stabilita
una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi
precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento
interno.
Per i beni acquisiti dalla cooperativa ai sensi del presente
statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica
rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in
acconto da determinarsi dall’organo amministrativo secondo criteri
fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto
prudenzialmente conto dell’andamento di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio, tale corrispettivo in acconto verrà
conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare
sulla base del risultato economico specifico dell’attività di
acquisto collettivo di beni per conto dei soci, previa imputazione,
anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso
esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri
finanziari.
Per particolari tipologie di acquisto collettivo potrà anche essere
stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai
due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito
regolamento interno.
Al termine di ciascun esercizio, l’eventuale avanzo di ciascuna
gestione mutualistica, con esclusione dei conferimenti da
assoggettarsi a conguaglio finale, sarà ripartito tra i soci
interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e
qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal
singolo socio nel corso dell’esercizio secondo quanto stabilito
dallo specifico regolamento interno.
L’assemblea può deliberare l’erogazione dei ristorni a ciascun
socio:
a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
b) mediante l’aumento proporzionale delle rispettive quote detenute
dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 2525 del
codice civile;
c) mediante l’emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge. |  | TITOLO VI
QUOTE SOCIALI
Articolo 18 – Capitale sociale |  | Il capitale sociale
della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del
valore nominale ciascuna di euro venticinque e centesimi ottantadue
(euro 25,82).
La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non
può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione
al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di
beni in natura o di crediti nonché nel caso di soci diversi dalle
persone fisiche.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il
suo patrimonio. |  | Articolo 19 -
Caratteristiche delle quote sociali |  | Le quote non possono
essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con
effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno
non sono autorizzate dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire la propria quote di partecipazione
deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera
raccomandata precisando i requisiti dell’acquirente. Salvo espressa
autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere
effettuata esclusivamente per l’intera quota di partecipazione
detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato
al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,
decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria
partecipazione e l’organo amministrativo deve iscrivere nel libro
dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti
previsti dall’articolo 5.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve
motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al
socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni
dalla comunicazione, può attivare le procedure ordinarie previste
per legge. |  | TITOLO VII –
BILANCIO E
DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO
Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato
economico |  | L'esercizio sociale va
dal uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, l’organo amministrativo, previa
esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del
bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla
gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:
a) le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma
dell’articolo 2513 del codice civile;
b) le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all’ammissione dei nuovi soci, a norma dell’articolo 2528 del codice
civile;
c) l’indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma
dell’articolo 2545 del codice civile;
d) i dati relativi all’attività svolta con i soci, a norma
dell’articolo 2545-sexies del codice civile;
e) ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni
qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 2364 del codice civile, certificate dall’organo
amministrativo ai sensi di legge.
L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla
destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:
a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di
riserva legale indivisibile;
b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di
cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
c) ricorrendone i presupposti, un’eventuale quota a titolo di
ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote
detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
2525;
d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni
precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale
sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla
legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni
tributarie alla cooperativa;
e) un’ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del
capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di
dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla
legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni
tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo
33;
f) un’ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale
remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di
cui al precedente articolo 16;
g) un’eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per
iniziative aventi finalità sociali;
h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla
costituzione e/o all’incremento di un fondo di riserva straordinario
indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla
generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.
L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti
disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga
devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola
quota di cui alla precedente lettera b).
Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo
caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo
indebitamento della società sia superiore ad un quarto.
I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione
alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo
quanto stabilito dall’apposito regolamento interno approvato ai
sensi del successivo articolo 31. |  | TITOLO VIII
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Articolo 21 - Decisioni dei soci |  | I soci decidono sulle
materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente
statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli
aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni
caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal
presente statuto;
b) l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la
distribuzione degli utili;
c) la nomina degli amministratori, la struttura dell’organo
amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice
Presidente;
d) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in
quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché
dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
e) le modificazioni dell’atto costitutivo;
f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
g) la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;
h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante
deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo
2479-bis del codice civile. |  | Articolo 22 -
Assemblee |  | La convocazione
dell’assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi
nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai
soci, agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale, se
nominato, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. L’avviso dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo
dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare nonché il giorno,
l’ora ed il luogo dell’eventuale seconda convocazione che non potrà
avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea
si reputa validamente costituita quando siano presenti o
rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o
informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci
effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
L’organo amministrativo potrà comunque, a sua discrezione ed in
aggiunta a quella obbligatoria stabilita in precedenza, usare
qualunque altra forma di pubblicità diretta per diffondere fra i
soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune
della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli
Venezia Giulia. |  | Articolo 23 -
Costituzione e quorum deliberativi |  | In prima convocazione
l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al
voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi
diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed
aventi diritto di voto ad eccezione dei casi previsti dalle lettere
e) e g), del precedente articolo 21 e dall’ultimo comma
dell’articolo 33 per i quali è necessario il voto favorevole della
maggioranza assoluta di tutti soci aventi diritto al voto. Sono
fatte salve le altre maggioranze qualificate inderogabilmente
previste dalla legge. |  | Articolo 24 - Votazioni |  | | Le deliberazioni
dell’assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per
appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a
maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da
ciascun socio. |  | Articolo 25 - Voto |  | Nelle Assemblee hanno
diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti
delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua
partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si
applica l’articolo 6 del presente statuto.
I soci che siano anche lavoratori dipendenti della cooperativa non
hanno diritto di voto nelle deliberazioni aventi per oggetto
l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali.
Il socio diverso dalla persona fisica interviene all’assemblea
tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio
amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso
delegati.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare,
mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che
rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto
al voto.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due
soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e
dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si
applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni
degli articoli 2370 e 2372 del codice civile. |  | Articolo 26 - Presidenza
dell’Assemblea |  | | L'Assemblea è presieduta
dall’Amministratore unico o dal Presidente dell’Organo
amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza
anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col
voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla
nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del
segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. |  | ORGANO
AMMINISTRATIVO
Articolo 27 – Amministrazione |  | La cooperativa può
essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o
da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a undici (11)
membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,
l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a
soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di
Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L’amministratore
Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni
ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori possono essere sempre rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo
determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo
amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il
Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente
ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo
richiedano un terzo degli amministratori
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo –
che può anche essere diverso dal Comune della sede sociale purché
nella regione Friuli Venezia Giulia - e l’ora della riunione, deve
essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e
revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima
dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni
sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono
tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in
carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti
partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal
Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a
maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere
trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti
i poteri di legge per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere
deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli
amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a
singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i
necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di
esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544
del codice civile,
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli
Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue
controllate
L’amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la
rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice
Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente muniti,
all’atto della nomina, di tale potere.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli
altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386
del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli
Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla
decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di
tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve
essere fatto d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale
può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In
caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il
Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione
dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli
Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In
presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la
remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se
nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo
per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche. |  | Articolo 28 - Organo di
controllo |  | Ove si verificassero i
presupposti di legge di cui all’articolo 2543, primo comma, del
codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla
nomina di un Collegio Sindacale.
In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da
due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei
requisiti di legge, nominati dall’assemblea ordinaria che, all'atto
della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro
attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.
I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.
Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge
ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi
integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro
istituito presso il Ministero della Giustizia.
Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio
Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque
obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da
una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il
Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci
e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli
articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.
L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di
legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del
controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre
deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:
a) la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da
due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei
requisiti di legge;
b) l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un
revisore contabile o ad una società di revisione;
che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla
legge e dal presente articolo. |  | TITOLO X
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 29 - Scioglimento anticipato |  | Verificandosi una delle
cause di scioglimento previste dall’articolo 2545-duodecies del
codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con
decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei
liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice
civile.
La società, con delibera dell’assemblea dei soci, può in ogni
momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa
eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio
dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai
sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. |  | Articolo 30 -
Devoluzione patrimonio finale |  | In qualunque caso di
scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della
liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:
a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed
effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali
rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20, nonché
degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto
previsto dal precedente articolo 20;
b) per l’intera eventuale rimanenza, al competente fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di
cui all'articolo 11 della Legge 59/92. |  | TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 31 - Regolamenti |  | Per meglio disciplinare
il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti
tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo
svolgimento dell’attività mutualistica, le modalità di effettuazione
dei conferimenti, le modalità di ripartizione dei ristorni, la
disciplina dei prestiti sociali e quanto altro stabilito dalla legge
o dal presente statuto l’organo amministrativo potrà elaborare
appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell’Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche
statutarie.
Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico
ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere
rispettate le disposizioni di cui all’articolo 2516 del codice
civile.
Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai
soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere
rispettate le disposizioni di cui all’articolo 2545-sexies del
codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni
medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in
essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 9. |  | Articolo 32 - Penali |  | Il socio inadempiente
agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai
regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle
decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a
versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della
natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico
dell’esercizio in cui l’inadempimento ha avuto luogo.
I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con
decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le
maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre
l’irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo
stabiliti, è di competenza dell’organo amministrativo.
L’organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da
imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità
dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. |  | Articolo 33 - Clausole
Mutualistiche |  | Le seguenti clausole
mutualistiche:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante
la vita della società e dopo il suo scioglimento;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale
rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono
inderogabili e devono, di fatto, sempre essere osservate.
La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la
modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di
assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della
maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto. |  | Articolo 34 –
Disposizioni finali |  | | Per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le
disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in
quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. |
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